Art. 73
LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182
In vigore dal 18 dic 2025
Clausola di invarianza finanziaria
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli , comma 13, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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