Art. 34

LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182

In vigore dal 18 dic 2025
Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche 1. All' del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. La segnalazione di cui al comma 2 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, nonchè della documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni. 2-ter. L'attività oggetto della segnalazione di cui al comma 2 può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. 2-quater. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 2, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni». Note all': - Si riporta l' del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, recante «Misure urgenti in materia di cultura», come modificato dalla presente legge: « (Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo). - 1. All', comma 4, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: «Sport e salute S.p.a. » sono aggiunte le seguenti: «e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione». 2. Al fine di favorire l'accesso al settore dell'industria culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonchè le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente , compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative , destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all' della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo. 2-bis. La segnalazione di cui al comma 2 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, nonchè della documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni. 2-ter. L'attività oggetto della segnalazione di cui al comma 2 può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. 2-quater. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 2, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni. 3. All', comma 2, del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) opere non adatte ai minori di anni 10;».
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