Art. 30

LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182

In vigore dal 18 dic 2025
Semplificazioni in materia di cooperative elettriche storiche 1. All', comma 80, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica alle cooperative elettriche iscritte nel Registro delle cooperative storiche dotate di rete propria di cui all'allegato A alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente n. 116/2022/R/eel del 22 marzo 2022, e successive modificazioni, in relazione alla vendita di energia ai propri soci». Note all': - Si riporta il comma 80 dell' della legge 4 agosto 2017, n.124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», come modificato dalla presente legge: «80. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali; a decorrere dalla data della sua istituzione l'inclusione e la permanenza nell'Elenco sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali. La presente disposizione non si applica alle cooperative elettriche iscritte nel Registro delle cooperative storiche dotate di rete propria di cui all'allegato A alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente n.116/2022/R/eel del 22 marzo 2022, e successive modificazioni, in relazione alla vendita di energia ai propri soci».
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