Art. 31

LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182

In vigore dal 18 dic 2025
Misure di semplificazione in materia agricola relative alle zone pedemontane svantaggiate 1. All' della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 703: 1) le parole: «delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»; 2) la parola: «adottano» è sostituita dalla seguente: «adotta»; 3) le parole: «alle zone di pianura, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione edificatoria ovvero di tutela ambientale, la carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell'attività primaria» sono sostituite dalle seguenti: «alla media nazionale, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione, la concomitanza di aree protette nonchè la carenza di infrastrutture essenziali per l'agricoltura»; 4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalità di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione, a cura dei beneficiari, della deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»; b) dopo il comma 703 è inserito il seguente: «703-bis. La deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non è applicabile in caso di particelle site in comuni o regioni diversi, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi e per le particelle limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unità tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti». Note all': - Si riportano i commi 703 dell'articolo , della legge 30 dicembre 2018, n.145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», come modificato dalla presente legge: « (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - 703. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto di natura regolamentare per provvedere alla determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua, legate a specifici fattori di svantaggio, tra cui segnatamente: la frammentazione dei fondi, una minore produttività rispetto alla media nazionale, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione, la concomitanza di aree protette nonchè la carenza di infrastrutture essenziali per l'agricoltura. Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalità di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione, a cura dei beneficiari, della deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno2014, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116».
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