Accordo

Art. 23

Disposizioni particolari

In vigore dal 28 ott 2025
Disposizioni particolari Se la legislazione di uno degli Stati contraenti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio, tale condizione si intende soddisfatta se al verificarsi del rischio il lavoratore è soggetto alla legislazione dell'altro Stato contraente o può far valere in quest'ultimo un diritto a prestazioni.
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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;153#art-a-23

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Disposizioni particolari (Art. 23 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo