Accordo
Art. 23
Disposizioni particolari
In vigore dal 28 ott 2025
Disposizioni particolari
Se la legislazione di uno degli Stati contraenti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio, tale condizione si intende soddisfatta se al verificarsi del rischio il lavoratore è soggetto alla legislazione dell'altro Stato contraente o può far valere in quest'ultimo un diritto a prestazioni.
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Prourn:nir:stato:legge:2025-10-16;153#art-a-23