Accordo

Art. 21

Pensioni nel caso in cui la persona non soddisfi contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Stati contraenti.

In vigore dal 28 ott 2025
Pensioni nel caso in cui la persona non soddisfi contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Stati contraenti. Qualora un lavoratore, anche tenendo conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all', non soddisfi nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti, il suo diritto a pensione è determinato nei riguardi di ciascuna legislazione mano a mano che si realizzano tali condizioni.
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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;153#art-a-21

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Pensioni nel caso in cui la persona non soddisfi contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Stati contraenti. (Art. 21 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo