Accordo
Art. 21
Pensioni nel caso in cui la persona non soddisfi contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Stati contraenti.
In vigore dal 28 ott 2025
Pensioni nel caso in cui la persona non soddisfi contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Stati contraenti.
Qualora un lavoratore, anche tenendo conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all', non soddisfi nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti, il suo diritto a pensione è determinato nei riguardi di ciascuna legislazione mano a mano che si realizzano tali condizioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2025-10-16;153#art-a-21