Accordo›Titolo III
Art. 17
Rimborsi
In vigore dal 28 ott 2025
Rimborsi
Le prestazioni concesse dall'Istituzione di uno Stato contraente per conto dell'Istituzione dell'altro Stato contraente in base alle disposizioni del presente capitolo, danno luogo a rimborsi che saranno effettuati sulla base del costo effettivo, secondo le modalità e nella misura stabilite dall'Intesa amministrativa prevista all'.
Le Autorità e le Istituzioni competenti possono accordarsi su altre forme di rimborso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2025-10-16;153#art-a-17