Art. 23 · Disposizioni particolari
Accordo

Art. 23

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Disposizioni particolari

In vigore dal 28 ott 2025
Disposizioni particolari Se la legislazione di uno degli Stati contraenti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio, tale condizione si intende soddisfatta se al verificarsi del rischio il lavoratore è soggetto alla legislazione dell'altro Stato contraente o può far valere in quest'ultimo un diritto a prestazioni.
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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;153#art-a-23