Accordo

Art. 28

Accertamenti medici

In vigore dal 28 ott 2025
Accertamenti medici Su richiesta dell'Istituzione competente e, previa autorizzazione di questa, anche su richiesta del lavoratore, l'Istituzione del luogo di nuova residenza o di soggiorno effettua esami medici per l'accertamento dell'incapacità lavorativa. Tale Istituzione trasmette all'Istituzione competente dettagliate perizie sulle condizioni di salute del lavoratore. Le relative spese saranno rimborsate dall'Istituzione competente all'Istituzione che ha eseguito tali esami, sulla base del costo effettivo.
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Accertamenti medici (Art. 28 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo