Art. 28 · Accertamenti medici
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Art. 28

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Accertamenti medici

In vigore dal 28 ott 2025
Accertamenti medici Su richiesta dell'Istituzione competente e, previa autorizzazione di questa, anche su richiesta del lavoratore, l'Istituzione del luogo di nuova residenza o di soggiorno effettua esami medici per l'accertamento dell'incapacità lavorativa. Tale Istituzione trasmette all'Istituzione competente dettagliate perizie sulle condizioni di salute del lavoratore. Le relative spese saranno rimborsate dall'Istituzione competente all'Istituzione che ha eseguito tali esami, sulla base del costo effettivo.
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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;153#art-a-28