Art. 4

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 5 dic 2024
1. Gli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all' dell'Accordo sono valutati in 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. L'onere derivante dalle disposizioni di cui agli dell'Accordo è pari a 370.000 euro per l'anno 2024 e a 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. 2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia al Tribunale unificato dei brevetti, l'autorizzazione di spesa di cui all' della legge 3 novembre 2016, n. 214, è incrementata di 460.000 euro per l'anno 2024, di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. 3. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, determinati in 845.000 euro per l'anno 2024, 385.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 285.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante riduzione, per 845.000 euro per l'anno 2024 e 385.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
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