Art. 3

Personale amministrativo di supporto

In vigore dal 5 dic 2024
1. Per le finalità di cui all', paragrafi 1 e 2, dell'Accordo, nonché per le finalità relative all'istituzione di una sezione della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti, di cui alla decisione adottata dal Comitato amministrativo del Tribunale unificato dei brevetti il 26 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, il Ministero della giustizia può distaccare un contingente fino ad un massimo di 7 unità di personale non dirigenziale ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per una durata massima di sette anni, con oneri a proprio carico.
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