AccordoTitolo V

Art. 40

Testi facenti fede

In vigore dal 22 dic 2023
. Testi facenti fede Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2023-12-07;199#art-a-40

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