Accordo›Titolo V
Art. 40
Testi facenti fede
In vigore dal 22 dic 2023
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Testi facenti fede
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2023-12-07;199#art-a-40