Accordo›Titolo V
Art. 38
Entrata in vigore e applicazione transitoria
In vigore dal 22 dic 2023
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Entrata in vigore e
applicazione transitoria
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la data dell'ultima nota dello scambio di note diplomatiche tra le parti che conferma che tutte le necessarie procedure per l'entrata in vigore del presente accordo sono state completate. Ai fini del suddetto scambio, l'Ucraina trasmette al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea la propria nota diplomatica all'Unione europea e ai suoi Stati membri e il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea trasmette all'Ucraina la nota diplomatica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. La nota diplomatica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri contiene la comunicazione di ciascuno Stato membro che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo.
3. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, le parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo, in conformità delle loro procedure interne o della loro legislazione nazionale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima nota con la quale le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure nazionali necessarie per l'applicazione provvisoria o a seconda dei casi per la conclusione del presente accordo.
4. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente accordo.
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