Art. 3
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 22 dic 2023
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'Ente nazionale per l'aviazione civile provvede alle attività di cui agli dell'Accordo di cui all' della presente legge a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall' dell'Accordo di cui all' della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
Storico versioni
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