AccordoTitolo V

Art. 37

Estinzione

In vigore dal 22 dic 2023
. Estinzione Ciascuna parte può, in qualsiasi momento, comunicare per iscritto all'altra parte, attraverso i canali diplomatici, la propria decisione di denunciare il presente accordo. Detta comunicazione è trasmessa simultaneamente all'ICAO. Il presente accordo cessa i suoi effetti a mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico dell'Associazione del trasporto aereo internazionale (IATA) in vigore un anno dopo la data della notifica scritta della denuncia, a meno che tale notifica sia ritirata di comune accordo delle parti prima della scadenza di detto periodo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2023-12-07;199#art-a-37

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