Convenzione 155Parte III

Art. 8

In vigore dal 4 lug 2023
Ogni Membro dovrà, per via legislativa, regolamentazione o ogni altro metodo conforme alle condizioni e alla prassi nazionale, e in consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, adottare le misure necessarie per dare effetto all' qui sopra.
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Art. 8 Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. — Testo vigente | Portale Normativo