Convenzione 155Parte II

Art. 4

In vigore dal 4 lug 2023
1. Alla luce delle condizioni e della prassi nazionale e in consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, ogni Membro dovrà definire, mettere in applicazione e riesaminare periodicamente una politica nazionale coerente in materia di salute, di sicurezza dei lavoratori e di ambiente di lavoro. 2. Lo scopo di questa politica sarà di prevenire gli infortuni e i danni alla salute che risultano dal lavoro, che sono legati al lavoro o che sopraggiungono nel corso del lavoro, riducendo al minimo le cause di rischio inerenti all'ambiente di lavoro, nella misura in cui ciò sia ragionevole e praticamente realizzabile.
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urn:nir:stato:legge:2023-06-08;84#art-c-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. — Testo vigente | Portale Normativo