Convenzione 155›Parte II
Art. 4
In vigore dal 4 lug 2023
1. Alla luce delle condizioni e della prassi nazionale e in consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, ogni Membro dovrà definire, mettere in applicazione e riesaminare periodicamente una politica nazionale coerente in materia di salute, di sicurezza dei lavoratori e di ambiente di lavoro.
2. Lo scopo di questa politica sarà di prevenire gli infortuni e i danni alla salute che risultano dal lavoro, che sono legati al lavoro o che sopraggiungono nel corso del lavoro, riducendo al minimo le cause di rischio inerenti all'ambiente di lavoro, nella misura in cui ciò sia ragionevole e praticamente realizzabile.
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