Convenzione 155›Parte I
Art. 3
In vigore dal 4 lug 2023
Ai fini della presente Convenzione:
a) l'espressione «branche di attività economica» copre tutte le branche nelle quali i lavoratori sono impiegati, ivi compreso la funzione pubblica;
b) il termine «lavoratori» significa tutte le persone impiegate, ivi compreso gli impiegati pubblici;
c) l'espressione «luogo di lavoro» significa ogni posto nel quale i lavoratori si devono trovare o si devono recare a causa del proprio lavoro e che sono collocati sotto il controllo diretto o indiretto del datore di lavoro;
d) il termine «requisiti» significa ogni disposizione alla quale la o le autorità competenti hanno conferito forza di legge;
e) il termine «salute», in relazione al lavoro, non significa soltanto l'assenza di malattia o di infermità; il termine include anche gli elementi fisici e mentali che influiscono sulla salute e che sono direttamente legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2023-06-08;84#art-c-3