Convenzione 155Parte II

Art. 5

In vigore dal 4 lug 2023
La politica menzionata all' dovrà tener conto dei grandi ambiti di azione indicati qui sotto, nella misura in cui essi influiscono sulla salute, sulla sicurezza dei lavoratori e sull'ambiente di lavoro: a) la progettazione, il collaudo, la scelta, la sostituzione, l'istallazione, l'adattamento, l'utilizzo e la manutenzione dei componenti materiali del lavoro (luogo di lavoro, ambiente di lavoro, strumenti, macchinari e materiali, sostanze e agenti chimici, fisici e biologici, procedimenti lavorativi); b) i legami esistenti tra i componenti materiali del lavoro e le persone che eseguono o supervisionano il lavoro nonché l'adattamento dei macchinari, dei materiali, del tempo di lavoro, dell'organizzazione del lavoro e dei procedimenti lavorativi alle capacità fisiche e mentali dei lavoratori; c) la formazione e la formazione complementare necessaria, le qualifiche e la motivazione delle persone che intervengono, ad un titolo o ad un altro, perché vengano conseguiti livelli di salute e di sicurezza sufficienti; d) la comunicazione e la cooperazione a livello di gruppo di lavoro e d'impresa e a tutti gli altri livelli appropriati fino al livello nazionale incluso; e) la protezione dei lavoratori e dei loro rappresentanti contro ogni misura disciplinare consecutiva ad azioni da loro effettuate a buon diritto conformemente alla politica menzionata all' qui sopra.
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Art. 5 Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. — Testo vigente | Portale Normativo