Accordo

Art. 10

Riconoscimento dei certificati e delle licenze

In vigore dal 9 feb 2022
- RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATI E DELLE LICENZE 1. I certificati di aeronavigabilità, i certificati di idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti validi in base alle leggi e ai regolamenti di una Parte Contraente, ivi comprese, per quanto concerne la Repubblica Italiana, le leggi e i regolamenti dell'Unione Europea, ed in corso di validità, devono essere ritenuti validi dall'altra Parte Contraente per la finalità di operare i servizi concordati, sempre che i requisiti richiesti per il rilascio o il riconoscimento di tali certificati e brevetti soddisfino almeno gli standard minimi stabiliti ai sensi della Convenzione. 2. Ciascuna Parte Contraente si riserva tuttavia il diritto di rifiutare di riconoscere, per le finalità di sorvolo del proprio territorio, certificati di idoneità e licenze rilasciati a propri cittadini o resi validi per gli stessi dall'altra Parte Contraente.
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