Accordo

Art. 14

Opportunità commerciali

In vigore dal 9 feb 2022
- OPPORTUNITÀ COMMERCIALI 1. Il vettore aereo designato (i vettori aerei designati) di una Parte Contraente ha il diritto di mantenere una propria rappresentanza nel territorio dell'altra Parte Contraente. 2. Il vettore aereo designato (i vettori aerei designati) di una Parte Contraente può, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari dell'altra Parte in materia di ingresso, residenza ed impiego, portare e mantenere nel territorio dell'altra Parte Contraente personale specializzato di profilo dirigenziale, commerciale, tecnico, operativo ed altro richiesto per l'esercizio dei servizi aerei. 3. Nel caso di designazione di un agente generale o di un agente generale di vendita, tale agente viene nominato in conformità alle pertinenti leggi e regolamenti applicabili di ciascuna Parte Contraente. 4. Ciascun vettore aereo designato ha il diritto di provvedere alla vendita di trasporto aereo nel territorio dell'altra Parte Contraente, direttamente o attraverso propri agenti e chiunque è libero di acquistare tale trasporto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti pertinenti applicabili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2022-01-21;7#art-a-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Opportunità commerciali (Art. 14 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1º aprile 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo