Accordo

Art. 5

Principi che regolano la capacità e l'esercizio dei diritti

In vigore dal 9 feb 2022
- PRINCIPI CHE REGOLANO LA CAPACITÀ E L'ESERCIZIO DEI DIRITTI 1. Al vettore designato (vettori designati) delle Parti Contraenti viene garantito un trattamento pari ed equo tale da porli in condizione di godere di pari opportunità nell'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate. 2. Le disposizioni relative al trasporto di passeggeri, merci e posta presi a bordo e scaricati nei punti sulle rotte da specificare nei territori di stati diversi da quelli che hanno designato il vettore (i vettori) sono oggetto di accordo tra le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti. La capacità, ivi compresa la frequenza dei servizi, offerta dal vettore designato (dai vettori designati) delle Parti Contraenti sui servizi concordati è oggetto di accordo tra le Autorità Aeronautiche. 3. Il vettore designato (i vettori designati) di ciascuna Parte Contraente sottopone all'approvazione delle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente la tabella oraria dei voli almeno trenta giorni prima della introduzione dei servizi sulle rotte specificate. Ciò vale, allo stesso modo, per le modifiche successive. In casi particolari tale limite temporale può essere ridotto previa approvazione delle dette Autorità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2022-01-21;7#art-a-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo