Accordo

Art. 8

Ritiro, revoca o sospensione delle autorizzazioni di esercizio

In vigore dal 9 feb 2022
- RITIRO, REVOCA O SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO 1. Ciascuna Parte Contraente può revocare, sospendere o limitare l'autorizzazione di esercizio o i permessi tecnici di un vettore aereo designato dall'altra Parte laddove: a) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica Italiana (i) il vettore aereo non sia stabilito nel territorio della Repubblica Italiana secondo quanto previsto dai Trattati UE o non disponga di una valida Autorizzazione di Esercizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa dell'Unione Europea; o (ii) l'effettivo controllo regolatorio del vettore aereo non sia esercitato o mantenuto dallo Stato Membro dell'Unione Europea responsabile del rilascio allo stesso del Certificato di Operatore Aereo o l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o (iii) il vettore aereo non appartenga, direttamente o in virtù del possesso di una quota di maggioranza, a Stati Membri dell'Unione Europea o a Stati Membri della Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) e/o a cittadini di tali Stati o non sia soggetto al loro controllo effettivo. b) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica delle Seychelles: (i) il vettore aereo non sia stabilito nel territorio della Repubblica delle Seychelles, o non sia autorizzato ai sensi della normativa applicabile della Repubblica delle Seychelles; o (ii) la Repubblica delle Seychelles non mantenga l'effettivo controllo regolatorio sul vettore aereo; o (iii) il vettore aereo non sia posseduto, direttamente o in virtù del possesso di una quota di maggioranza, o non sia effettivamente controllato dalla Repubblica delle Seychelles e/o da suoi cittadini. c) tale vettore aereo sia incapace di dimostrare la propria idoneità a soddisfare i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati in conformità alla Convenzione di Chicago all'esercizio di servizi aerei internazionali dalla Parte che riceve la designazione; o d) Il vettore aereo non sia conforme alle leggi e ai regolamenti della Parte Contraente che concede tali diritti; o e) Il vettore aereo in altro modo non operi in conformità alle condizioni prescritte ai sensi del presente Accordo. 2. Salvo il caso in cui la revoca o la sospensione immediate o l'imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo siano necessarie per evitare altre infrazioni di leggi e/o regolamenti, tale diritto può essere esercitato solo a seguito di consultazione con l'altra Parte Contraente, in conformità a quanto disposto dall' del presente Accordo.
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