Accordo
Art. 5
PRINCIPI CHE REGOLANO LA CAPACITÀ E L'ESERCIZIO DEI DIRITTI
In vigore dal 20 feb 2022
- PRINCIPI CHE REGOLANO LA CAPACITÀ
E L'ESERCIZIO DEI DIRITTI
1. Ai vettori aerei designati dalle Parti Contraenti sarà garantito un trattamento equo e pari in modo tale che essi possano godere di pari opportunità nell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte indicate.
2. Le disposizioni relative al trasporto di passeggeri, merci e posta caricati a bordo o scaricati nei punti delle rotte da specificare nei territori di stati diversi dagli stati che hanno designato i vettori aerei saranno concordati dalle Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti. La capacità e la frequenza dei servizi offerta dai vettori aerei designati delle Parti Contraenti sui servizi concordati saranno concordate dalle Autorità Aeronautiche.
3. In caso di disaccordo tra le Parti Contraenti, le questioni oggetto del precedente paragrafo 2 saranno definite secondo le disposizioni dell' del presente Accordo. Fino al raggiungimento di tale accordo la capacità offerta dal vettore aereo o dai vettori aerei rimarrà immutata.
4. I vettori aerei designati da ciascuna Parte Contraente sottopongono all'approvazione delle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente la tabella oraria dei voli almeno 30 giorni prima della introduzione del servizio sulle rotte specificate. Ciò vale, allo stesso modo, per le modifiche successive. In casi particolari tale limite temporale può essere ridotto subordinatamente alla approvazione delle dette Autorità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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