Accordo
Art. 1
DEFINIZIONI
In vigore dal 20 feb 2022
ACCORDO SUI SERVIZI AEREI
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE
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ACCORDO SUI SERVIZI AEREI
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine di seguito indicati come le «Parti contraenti»,
firmatari della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;
desiderando facilitare, coadiuvare e promuovere l'espansione delle opportunità dei servizi aerei internazionali regionali ed internazionali;
riconoscendo che servizi aerei internazionali efficienti e competitivi incrementano il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita economica;
desiderando mettere in grado i vettori aerei di offrire a viaggiatori e spedizionieri utenti una varietà di opzioni di servizio ed intendendo incoraggiare i singoli vettori aerei a sviluppare ed attuare prezzi innovativi e competitivi;
essendo parimenti intenzionati a concludere un Accordo avente lo scopo di stabilire ed operare servizi aerei di linea tra i rispettivi territori ed oltre;
Hanno convenuto quanto segue:
- DEFINIZIONI
Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
(a) Il termine «la Convenzione di Chicago» indica la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include (i) ogni emendamento della stessa entrato in vigore ai sensi dell'Articolo 94(a) della stessa che sia stato ratificato da entrambe parti contraenti; e (ii) tutti gli Annessi o emendamenti agli stessi adottati ai sensi dell'Articolo 90 di tale Convenzione, sempre che detti emendamenti o annessi siano contemporaneamente vigenti per entrambe le Parti contraenti;
(b) con «Autorità Aeronautiche» si indica, nel caso del Governo della Repubblica Italiana, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e/o l'Autorità Italiana per l'Aviazione Civile (ENAC), e nel caso del Governo delle Filippine, il Consiglio per l'Aviazione Civile e/o l'Autorità per l'Aviazione Civile delle Filippine o, in ambedue i casi, qualsiasi soggetto o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette Autorità o funzioni simili;
(c) con "servizi concordati" si indicano i servizi aerei di linea sulle rotte specificate nell'Annesso 1 del presente Accordo per il trasporto di passeggeri, merci e posta, separatamente o in combinazione;
(d) con «vettore designato» si indica un vettore aereo designato ed autorizzato conformemente all' del presente Accordo; (e) il termine «territorio» in relazione ad uno Stato reca il significato ad esso attribuito nell' della Convenzione di Chicago e dal diritto internazionale;
(f) i termini «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «vettore aereo» e «scalo non commerciale» recano il significato rispettivamente loro attribuito dall'articolo 96 della Convenzione di Chicago;
(g) con «il presente Accordo» si intendono includere gli Annessi dello stesso e tutti gli emendamenti apportati a questi ultimi o al presente Accordo;
(h) con «onere d'uso» si indica un onere imposto a carico dei vettori aerei da parte dell'Autorità competente o da questa autorizzato, a fronte della fornitura di immobili o infrastrutture aeroportuali o infrastrutture della navigazione aerea (ivi comprese le infrastrutture per i sorvoli) o i servizi e le infrastrutture correlati, per gli aeromobili, i loro equipaggi, passeggeri e merci;
(i) con "Certificato di Operatore Aereo" si indica il documento rilasciato ad un vettore aereo dalle Autorità aeronautiche di una Parte Contraente attestante che il vettore aereo in questione detiene la capacità professionale e l'organizzazione idonee a garantire il sicuro esercizio degli aeromobili per le attività di trasporto aereo specificate nel certificato;
(j) con "dotazioni dell'aeromobile" si intendono articoli, diversi dalle provviste di bordo dalle e parti di ricambio rimuovibili, da utilizzare a bordo degli aeromobili durante il volo, ivi incluse le dotazioni di primo soccorso e per la sopravvivenza; (k) con "provviste di bordo" si indicano i beni di consumo pronti all'uso da utilizzare o vendere a bordo di un aeromobile durante il volo, comprese le forniture di magazzino;
(l) con "parti di ricambio" si indicano articoli da utilizzare per la riparazione o sostituzione di parti di un aeromobile durante il volo, comprese le forniture di magazzino;
(m) con "Rotte Specificate" si intendono le rotte specificate all'Annesso 1 del presente Accordo;
(n) il termine "code sharing" indica una operazione effettuata da un vettore aereo designato utilizzando il codice vettore e il numero di volo di un altro vettore aereo in aggiunta al proprio codice vettore e numero di volo;
(o) con "Stato Membro dell'Unione Europea" si intende uno Stato Membro dell'Unione Europea e con "Trattati UE" si indicano il "Trattato sull'Unione Europea" e il "Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea";
(p) con "Paesi EFTA" si indicano i Paesi Membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (European Free Trade Association): la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein; il Regno di Norvegia (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo); la Confederazione Elvetica (ai sensi dell'Accordo sul Trasporto Aereo tra la Comunità Europea e la Confederazione Elvetica);
(q) con "Paesi ASEAN" si indicano i Paesi Membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico: Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Tailandia, Brunei Darussalam, Viet Nam, Repubblica Democratica del Laos,, Myanmar, Cambogia;
(r) nel presente Accordo ogni riferimento a vettori aerei della Repubblica Italiana deve essere inteso come relativo ai vettori aerei designati dalla Repubblica Italiana;
(s) ogni riferimento a cittadini della Repubblica Italiana deve essere inteso come riferito ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea.
Storico versioni
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