Accordo
Art. 2
DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA
In vigore dal 20 feb 2022
- DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA
In deroga a quanto diversamente disposto, nulla nel presente Accordo è inteso a:
(i) richiedere o favorire l'adozione di accordi tra imprese, determinazioni da parte di associazioni di imprese o pratiche concertate volte a prevenire, distorcere o limitare la concorrenza; o
(ii) consolidare gli effetti di un tale accordo, determinazione o pratica concertata; o
(iii) delegare ad operatori economici privati la responsabilità di adottare azioni volte a prevenire, distorcere o limitare la concorrenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2022-01-21;12#art-a-2