Accordo
Art. 10
RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATI E DEI BREVETTI
In vigore dal 20 feb 2022
- RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATI E DEI BREVETTI
I certificati di aeronavigabilità, i certificati di idoneità e i brevetti in corso di validità rilasciati o riconosciuti in base alle leggi e ai regolamenti di una Parte Contraente, ivi comprese, nel caso della Repubblica Italiana, le leggi e i regolamenti dell'Unione Europea, sono ritenuti validi dall'altra Parte Contraente per la finalità di operare i servizi concordati, sempre che i requisiti richiesti per il rilascio o il riconoscimento di tali certificati e brevetti soddisfino almeno gli standard minimi stabiliti ai sensi della Convenzione.
Ciascuna Parte Contraente si riserva tuttavia il diritto di rifiutare di riconoscere, per le finalità di sorvolo del proprio territorio, certificati di idoneità e brevetti rilasciati a propri cittadini o resi validi per gli stessi dall'altra Parte Contraente.
Storico versioni
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