Capo III
Art. 23
Disposizioni in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Attuazione della direttiva n. 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive n. 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.
In vigore dal 1 feb 2022
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. La Banca d'Italia è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI»;
b) dopo l'articolo 128-novies è inserito il seguente:
«Art. 128-novies.1 (Operatività transfrontaliera). - 1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi possono svolgere le attività alle quali sono abilitati, relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, in un altro Stato membro dell'Unione europea, anche senza stabilirvi succursali, previa comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.
2. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, i soggetti abilitati dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea a svolgere una o più delle attività previste dall'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera g), possono svolgere le stesse attività nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, dopo che l'autorità competente dello Stato membro di origine ne ha dato comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. L'avvio dell'attività è consentito decorso un mese dalla data in cui il soggetto abilitato è stato informato della comunicazione.
3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. L'Organismo procede all'iscrizione entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2»;
c) all'articolo 128-decies, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
«4-ter. Con riguardo ai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, l'autorità competente dello Stato membro di origine, dopo aver informato l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, può effettuare ispezioni presso le succursali stabilite nel territorio della Repubblica»;
d) all'articolo 128-undecies, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. L'Organismo collabora con le autorità di altri Stati membri dell'Unione europea competenti sui soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2; a tale fine può scambiare informazioni con queste autorità, entro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti dal diritto dell'Unione europea»;
e) all'articolo 128-duodecies, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. L'Organismo, entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma 1, comunica l'intenzione dell'agente in attività finanziaria o del mediatore creditizio di svolgere in un altro Stato membro dell'Unione europea le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI all'autorità competente dell'altro Stato membro; la comunicazione all'autorità competente comprende l'indicazione delle banche o degli intermediari finanziari previsti dal titolo V su mandato dei quali l'agente in attività finanziaria svolge la propria attività. L'Organismo definisce le modalità della comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma 1, e della successiva comunicazione all'autorità competente dell'altro Stato membro.
1-quinquies. Con riguardo alle attività diverse da quelle alle quali si applicano le disposizioni sull'operatività transfrontaliera di cui all'articolo 128-novies.1, l'Organismo informa i soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, delle condizioni previste per il loro svolgimento in Italia. L'informazione è fornita prima dell'avvio dell'operatività della succursale o comunque entro due mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2.
1-sexies. L'Organismo verifica il rispetto delle disposizioni applicabili ai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2. A questo fine può:
a) chiedere loro di fornire informazioni e di trasmettere atti e documenti secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Organismo stesso, nonché procedere ad audizione personale;
b) effettuare ispezioni presso le succursali dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine;
c) ordinare ai soggetti che operano attraverso una succursale di porre termine alla violazione delle disposizioni previste dagli articoli 120-septies, 120-octies, 120-novies, 120-decies, 120-undecies, comma 2, 120-terdecies e 120-noviesdecies, comma 2, del presente testo unico e dell', comma 1-bis, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141; se il destinatario dell'ordine non pone termine alla violazione, l'Organismo può adottare le ulteriori misure necessarie, compreso il divieto di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione europea;
d) chiedere ai medesimi soggetti di apportare alla struttura organizzativa della succursale le modifiche necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c) o per consentire all'autorità competente dello Stato membro di origine di assicurare il rispetto delle disposizioni sulla remunerazione del personale;
e) informare l'autorità competente dello Stato membro di origine della violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo I-bis del titolo VI diverse da quelle indicate alla lettera c), commesse da soggetti che operano attraverso una succursale; se l'autorità competente dello Stato membro di origine non adotta misure adeguate entro un mese dalla comunicazione o il soggetto comunque persiste nell'agire in modo tale da mettere a repentaglio gli interessi dei consumatori o l'ordinato funzionamento dei mercati, l'Organismo può vietare di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione europea e all'ABE; l'Organismo può chiedere alla Banca d'Italia di ricorrere all'ABE ai sensi dell', comma 4;
f) procedere ai sensi di quanto previsto dalla lettera e), quando un soggetto che opera in regime di libera prestazione dei servizi ha commesso una violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo I-bis del titolo VI del presente testo unico e dell', comma 1-bis, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
1-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le forme e le modalità con le quali l'Organismo esercita i poteri previsti dal comma 1-sexies»;
f) all'articolo 128-terdecies, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. La Banca d'Italia e l'Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per lo svolgimento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti. La trasmissione di informazioni all'Organismo per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d'ufficio da parte della Banca d'Italia».
2. Il comma 1-sexies dell'articolo 128-duodecies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 1-septies del medesimo articolo 128-duodecies, introdotto dal citato comma 1 del presente articolo.
3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 1-bis, dopo le parole: «n. 385,» sono inserite le seguenti: «e, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, dai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993»;
b) all', dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. In caso di cancellazione dagli elenchi di soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 128-novies.1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del medesimo testo unico in altri Stati membri dell'Unione europea, l'Organismo ne dà comunicazione con ogni mezzo adeguato alle autorità competenti degli altri Stati membri tempestivamente e, in ogni caso, non oltre quattordici giorni dalla cancellazione»;
c) all':
1) al comma 3:
1.1) alla lettera a), dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:
«7-bis) gli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attività finanziaria può svolgere le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;
1.2) alla lettera b), dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:
«7-bis) gli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attività finanziaria può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;
2) al comma 4, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:
«f-ter) gli Stati membri dell'Unione europea in cui il mediatore creditizio può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;
3) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Nell'elenco dei soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono indicate le informazioni contenute nella comunicazione inviata dall'autorità competente dello Stato membro di origine, compresi almeno:
a) la denominazione del soggetto;
b) l'indirizzo della sede amministrativa e, se del caso, della succursale con sede in Italia;
c) l'indirizzo, anche di posta elettronica, o un altro recapito».
Storico versioni
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