Trattato di estradizione

Art. 20

Consultazioni e controversie

In vigore dal 5 giu 2021
1. Le Parti possono procedere a consultazioni qualora si rendano necessarie per l'applicazione delle previsioni del presente Trattato. 2. Le controversie tra le Parti derivanti dall'interpretazione o esecuzione delle disposizioni del presente Trattato sono risolte mediante negoziati diplomatici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2021-05-18;78#art-tde-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo