Trattato di estradizione

Art. 22

Riservatezza

In vigore dal 5 giu 2021
Quando la Parte Richiedente prevede di trasmettere informazioni particolarmente sensibili a sostegno della sua richiesta di estradizione può consultare la Parte Richiesta per determinare in quale misura la Parte Richiesta può proteggere l'informazione. Se la Parte Richiesta non può proteggere l'informazione nel modo voluto dalla Parte Richiedente, quest'ultima deciderà se trasmettere, nonostante questo, l'informazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2021-05-18;78#art-tde-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo