Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 2
Campo di applicazione della assistenza giudiziaria
In vigore dal 5 giu 2021
L'assistenza giudiziaria comprende:
1. la notifica di documenti;
2. l'acquisizione di prove o elementi materiali di prova;
3. la trasmissione di informazioni relative a movimenti bancari e finanziari;
4. l'individuazione e identificazione di persone e oggetti;
5. la citazione di testimoni, vittime, persone sottoposte a indagini o a processi penali, periti, per la comparizione volontaria dinanzi all'autorità competente nella Parte Richiedente;
6. il trasferimento temporaneo nel territorio della Parte Richiedente delle persone detenute ai fini della comparizione nel processo penale in qualità di testimoni o vittime, persone sottoposte a indagini o a processi penali o per altri atti processuali indicati nella richiesta;
7. l'esecuzione di misure sui beni;
8. la consegna di documenti, oggetti e altre prove o elementi materiali di prova;
9. l'autorizzazione alla presenza, durante l'esecuzione di una richiesta, di rappresentanti delle autorità competenti della Parte Richiedente;
10. l'espletamento e trasmissione di perizie;
11. l'assunzione di testimonianze, interrogatori o altre dichiarazioni;
12. l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di cose;
13. l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri;
14. le intercettazioni di comunicazioni;
15. qualsiasi altra forma di assistenza giudiziaria in conformità alle finalità e alle disposizioni del presente Trattato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2021-05-18;78#art-tda-2