Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 2

Campo di applicazione della assistenza giudiziaria

In vigore dal 5 giu 2021
L'assistenza giudiziaria comprende: 1. la notifica di documenti; 2. l'acquisizione di prove o elementi materiali di prova; 3. la trasmissione di informazioni relative a movimenti bancari e finanziari; 4. l'individuazione e identificazione di persone e oggetti; 5. la citazione di testimoni, vittime, persone sottoposte a indagini o a processi penali, periti, per la comparizione volontaria dinanzi all'autorità competente nella Parte Richiedente; 6. il trasferimento temporaneo nel territorio della Parte Richiedente delle persone detenute ai fini della comparizione nel processo penale in qualità di testimoni o vittime, persone sottoposte a indagini o a processi penali o per altri atti processuali indicati nella richiesta; 7. l'esecuzione di misure sui beni; 8. la consegna di documenti, oggetti e altre prove o elementi materiali di prova; 9. l'autorizzazione alla presenza, durante l'esecuzione di una richiesta, di rappresentanti delle autorità competenti della Parte Richiedente; 10. l'espletamento e trasmissione di perizie; 11. l'assunzione di testimonianze, interrogatori o altre dichiarazioni; 12. l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di cose; 13. l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri; 14. le intercettazioni di comunicazioni; 15. qualsiasi altra forma di assistenza giudiziaria in conformità alle finalità e alle disposizioni del presente Trattato.
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