Trattato di estradizione
Art. 20
20 / 50Consultazioni e controversie
In vigore dal 5 giu 2021
1. Le Parti possono procedere a consultazioni qualora si rendano necessarie per l'applicazione delle previsioni del presente Trattato.
2. Le controversie tra le Parti derivanti dall'interpretazione o esecuzione delle disposizioni del presente Trattato sono risolte mediante negoziati diplomatici.
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