Accordo di cooperazione›Parte I
Art. 3
Principi della cooperazione
In vigore dal 27 mag 2021
Principi della cooperazione
Le parti svolgono le attività di cooperazione contemplate dal presente accordo nel rispetto dei seguenti principi:
1) reciproco vantaggio basato su un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi, ivi compresi i contributi e l'accesso a tutti i servizi in conformità dell';
2) possibilità reciproca di avviare attività di cooperazione nell'ambito di progetti GNSS dell'Unione europea e della Svizzera;
3) scambio tempestivo di informazioni suscettibili di influire sulle attività di cooperazione;
4) adeguata ed effettiva tutela dei diritti di proprietà intellettuale di cui all';
5) libertà di fornire servizi di navigazione satellitare nei territori delle parti;
6) commercio senza restrizioni di prodotti GNSS europei nei territori delle parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2021-04-29;74#art-adc-3