Accordo di cooperazioneParte I

Art. 3

Principi della cooperazione

In vigore dal 27 mag 2021
Principi della cooperazione Le parti svolgono le attività di cooperazione contemplate dal presente accordo nel rispetto dei seguenti principi: 1) reciproco vantaggio basato su un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi, ivi compresi i contributi e l'accesso a tutti i servizi in conformità dell'; 2) possibilità reciproca di avviare attività di cooperazione nell'ambito di progetti GNSS dell'Unione europea e della Svizzera; 3) scambio tempestivo di informazioni suscettibili di influire sulle attività di cooperazione; 4) adeguata ed effettiva tutela dei diritti di proprietà intellettuale di cui all'; 5) libertà di fornire servizi di navigazione satellitare nei territori delle parti; 6) commercio senza restrizioni di prodotti GNSS europei nei territori delle parti.
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urn:nir:stato:legge:2021-04-29;74#art-adc-3

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