Accordo di cooperazione›Parte II
Art. 9
Diritti di proprietà intellettuale
In vigore dal 27 mag 2021
Diritti di proprietà intellettuale
Per agevolare la cooperazione industriale, le parti accordano e garantiscono la protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale nei campi e nei settori connessi allo sviluppo e all'utilizzo del GNSS europeo, conformemente alle norme internazionali più rigorose stabilite dall'«Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS)» dell'OMC, ivi compresi mezzi efficaci per garantirne l'osservanza.
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