Accordo di cooperazioneParte I

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 27 mag 2021
Definizioni Ai fini del presente accordo si intende per: 1) «sistema europeo globale di navigazione satellitare» (GNSS europeo), il sistema istituito nell'ambito del programma Galileo e del Servizio geostazionario europeo di copertura della navigazione (EGNOS); 2) «potenziamento», i meccanismi regionali o locali quali EGNOS che consentono agli utenti del GNSS globale di ottenere migliori prestazioni, come una maggiore accuratezza, disponibilità, integrità e affidabilità; 3) «Galileo», un sistema globale autonomo europeo di navigazione satellitare e temporizzazione sotto controllo civile, per la prestazione di servizi GNSS, progettato e sviluppato dall'Unione europea, dall'ESA e dai rispettivi Stati membri. La gestione di Galileo può essere trasferita a privati. Galileo intende offrire servizi ad accesso aperto, commerciali, di soccorso e di ricerca e salvataggio, nonché un servizio pubblico regolamentato e sicuro con limitazioni dell'accesso per soddisfare in modo specifico le esigenze di utenti autorizzati del settore pubblico; 4) «elementi locali di Galileo», meccanismi locali che forniscono agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari Galileo informazioni supplementari rispetto a quelle derivanti dalla costellazione principale utilizzata. Per aumentare le prestazioni possono essere dispiegati elementi locali intorno agli aeroporti, ai porti marittimi e in altri ambienti urbani o di altra natura con caratteristiche geografiche problematiche. Galileo fornirà modelli generici per gli elementi locali; 5) «apparecchiatura per il posizionamento, la navigazione e la temporizzazione a livello globale», qualsiasi apparecchio utilizzato da un utente finale civile, progettato per trasmettere, ricevere o elaborare segnali orari o di navigazione satellitari allo scopo di fornire un servizio o per operare con un potenziamento regionale; 6) «servizio pubblico regolamentato» (PRS), un servizio fornito dal sistema introdotto nel quadro del programma Galileo, riservato agli utenti autorizzati dai governi per applicazioni sensibili che richiedono un efficace controllo dell'accesso e una grande continuità di servizio; 7) «misura di regolamentazione», qualsiasi legge, regolamento, politica, norma, procedura, decisione o altro provvedimento amministrativo adottato da una delle parti; 8) «interoperabilità», l'attitudine dei sistemi globali e regionali di navigazione satellitare e di potenziamento dei segnali, nonché dei servizi da essi forniti, ad essere utilizzati insieme per ottenere migliori prestazioni al livello dell'utenza rispetto a quelle che si otterrebbero basandosi unicamente sul servizio aperto di un solo sistema; 9) «proprietà intellettuale», il significato corrispondente alla definizione di cui all', punto viii), della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, sottoscritta a Stoccolma il 14 luglio 1967; 10) «informazioni classificate», informazioni, sotto qualsiasi forma, che devono essere protette da una divulgazione non autorizzata che potrebbe arrecare un pregiudizio, di vario grado, ad interessi fondamentali, tra i quali la sicurezza nazionale, delle parti o di singoli Stati membri. La classificazione delle informazioni è indicata da un contrassegno di classificazione. Un'informazione di questo tipo è classificata dalle parti conformemente alla normativa e alla regolamentazione applicabili e deve essere protetta per impedirne l'eventuale perdita di riservatezza, integrità e disponibilità.
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