Protocollo
Art. 7
In vigore dal 11 mag 2021
1 Il Titolo dell' è sostituito dal seguente:
" - Legittimità dell'elaborazione dei dati e qualità dei dati".
2 Il testo dell' della Convenzione è sostituito dal seguente:
"1 Il trattamento dei dati deve essere proporzionato allo scopo legittimo perseguito e deve riflettere in tutte le fasi del trattamento un giusto equilibrio tra tutti gli interessi in questione, siano essi pubblici o privati, e i diritti e le libertà in gioco.
2 Ciascuna Parte dispone che il trattamento dei dati non può essere effettuato che sulla base del consenso libero, specifico, informato e inequivocabile dell'interessato o di un altro fondamento legittimo previsto a dalla legge.
3 I dati personali sottoposti a trattamento devono essere trattati in modo lecito.
4 I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a elaborati correttamente ed in modo trasparente;
b raccolti per scopi espliciti, specificati e legittimi e non trattati in modo incompatibile con tali scopi; l'ulteriore elaborazione a fini di archiviazione nell'interesse pubblico, a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è, fatti salvi gli opportuni controlli, compatibile con tali finalità;
c adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
d accurati e, se necessario, aggiornati;
e conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali tali dati sono trattati ".
Storico versioni
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