Protocollo
Art. 8
In vigore dal 11 mag 2021
Il testo dell' della Convenzione è sostituito dal seguente:
"1 L'elaborazione di:
- dati genetici;
- dati personali relativi a infrazioni, procedimenti e condanne penali e misure di sicurezza;
- dati biometrici che identificano in modo univoco una persona;
- dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, la religione o altre convinzioni, la salute o la vita sessuale,
sono consentiti solo se sono previste garanzie di legge, a complemento di quelle della presente Convenzione.
2 Tali garanzie tutelano contro i rischi che il trattamento di dati sensibili può presentare per gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, in particolare un rischio di discriminazione. "
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2021-04-22;60#art-p-8