Protocollo
Art. 6
In vigore dal 11 mag 2021
1 Il paragrafo 1 dell' della Convenzione è sostituito dal seguente:
"1 Ciascuna delle Parti adotta le misure necessarie per dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione e garantirne l'effettiva applicazione."
2 Il paragrafo 2 dell' della Convenzione è sostituito dal seguente:
"2 Queste misure saranno prese da ciascuna delle Parti ed entreranno in vigore al momento della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione."
3 Un nuovo paragrafo è aggiunto dopo il paragrafo 2 dell' della Convenzione:
"3 Ciascuna parte si impegna a:
a consentire al Comitato della Convenzione di cui al Capo VI di valutare l'efficacia delle misure che ha adottato nella sua legislazione per attuare le disposizioni della presente Convenzione; e
b contribuire attivamente a questo processo di valutazione".
Storico versioni
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