Art. 7
Protocollo

Art. 7

7 / 40
In vigore dal 11 mag 2021
1 Il Titolo dell' è sostituito dal seguente: " - Legittimità dell'elaborazione dei dati e qualità dei dati". 2 Il testo dell' della Convenzione è sostituito dal seguente: "1 Il trattamento dei dati deve essere proporzionato allo scopo legittimo perseguito e deve riflettere in tutte le fasi del trattamento un giusto equilibrio tra tutti gli interessi in questione, siano essi pubblici o privati, e i diritti e le libertà in gioco. 2 Ciascuna Parte dispone che il trattamento dei dati non può essere effettuato che sulla base del consenso libero, specifico, informato e inequivocabile dell'interessato o di un altro fondamento legittimo previsto a dalla legge. 3 I dati personali sottoposti a trattamento devono essere trattati in modo lecito. 4 I dati personali oggetto di trattamento devono essere: a elaborati correttamente ed in modo trasparente; b raccolti per scopi espliciti, specificati e legittimi e non trattati in modo incompatibile con tali scopi; l'ulteriore elaborazione a fini di archiviazione nell'interesse pubblico, a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è, fatti salvi gli opportuni controlli, compatibile con tali finalità; c adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati; d accurati e, se necessario, aggiornati; e conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali tali dati sono trattati ".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2021-04-22;60#art-p-7