Protocollo
Art. 23
In vigore dal 11 mag 2021
1 Il Titolo dell' della Convenzione (nuovo ) è sostituito dal seguente:
" - Assistenza agli interessati".
2 Il testo dell' della Convenzione (nuovo ) è sostituito dal seguente:
"1 Ciascuna Parte assisterà qualsiasi interessato, indipendentemente dalla sua nazionalità o residenza, nell'esercizio dei suoi diritti ai sensi dell' della presente Convenzione.
2 Quando una persona interessata risiede nel territorio di un'altra Parte, gli viene offerta la possibilità di presentare la richiesta tramite l'autorità di controllo designata da tale Parte.
3 La richiesta di assistenza deve contenere tutti gli elementi necessari, riguardanti tra l'altro:
a il nome, l'indirizzo e ogni altro dato pertinente che identifica l'interessato che effettua la richiesta;
b il trattamento cui si riferisce la richiesta, o il corrispondente titolare del trattamento
c lo scopo della richiesta."
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2021-04-22;60#art-p-23