Art. 23
Protocollo

Art. 23

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In vigore dal 11 mag 2021
1 Il Titolo dell' della Convenzione (nuovo ) è sostituito dal seguente: " - Assistenza agli interessati". 2 Il testo dell' della Convenzione (nuovo ) è sostituito dal seguente: "1 Ciascuna Parte assisterà qualsiasi interessato, indipendentemente dalla sua nazionalità o residenza, nell'esercizio dei suoi diritti ai sensi dell' della presente Convenzione. 2 Quando una persona interessata risiede nel territorio di un'altra Parte, gli viene offerta la possibilità di presentare la richiesta tramite l'autorità di controllo designata da tale Parte. 3 La richiesta di assistenza deve contenere tutti gli elementi necessari, riguardanti tra l'altro: a il nome, l'indirizzo e ogni altro dato pertinente che identifica l'interessato che effettua la richiesta; b il trattamento cui si riferisce la richiesta, o il corrispondente titolare del trattamento c lo scopo della richiesta."
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urn:nir:stato:legge:2021-04-22;60#art-p-23