Protocollo
Art. 19
In vigore dal 11 mag 2021
Un nuovo comprende le disposizioni dell' del Protocollo aggiuntivo del 2001 (STE n. 181) e si legge come segue:
" - Autorità di controllo"
1 Ciascuna Parte provvede affinché una o più autorità siano responsabili di assicurare il rispetto delle disposizioni della presente Convenzione.
2 A tal fine, tali autorità:
a hanno poteri di investigazione e di intervento;
b svolgono le funzioni relative al trasferimento di dati di cui all', in particolare l'approvazione di misure di sicurezza standardizzate;
c hanno il potere di emettere decisioni in merito alle violazioni delle disposizioni della presente Convenzione e può, in particolare, imporre sanzioni amministrative;
d hanno il potere di avviare procedimenti giudiziari o di portare all'attenzione delle competenti autorità giudiziarie le violazioni delle disposizioni della presente Convenzione;
e promuovono:
i la pubblica consapevolezza delle loro funzioni e poteri, nonché delle loro attività;
ii la consapevolezza pubblica dei diritti degli interessati e l'esercizio di tali diritti;
iii consapevolezza dei titolari del trattamento e dei loro responsabili ai sensi della presente Convenzione;
un'attenzione specifica è riservata ai diritti di protezione dei dati dei bambini e di altre persone vulnerabili.
3 Le competenti autorità di controllo sono consultate su proposte di misure legislative o amministrative che prevedono il trattamento di dati personali.
4 Ciascuna autorità di controllo competente cura le richieste e i reclami presentati dagli interessati in merito ai loro diritti di protezione dei dati e tiene informati gli interessati dei progressi. 5 Le autorità di controllo agiscono in piena indipendenza e imparzialità nell'esercizio delle loro funzioni e nell'esercizio delle loro competenze e in tal senso non sollecitano nè accettano istruzioni.
6 Ciascuna Parte garantisce che alle autorità di controllo siano fornite le risorse necessarie per l'efficace svolgimento delle loro funzioni e l'esercizio dei loro poteri.
7 Ciascuna autorità di controllo prepara e pubblica una relazione periodica che illustra le sue attività.
8 I membri e il personale delle autorità di controllo sono vincolati dagli obblighi di riservatezza in relazione alle informazioni riservate a cui hanno accesso o hanno avuto accesso, nell'esercizio delle loro funzioni e nell'esercizio delle loro competenze.
9 Le decisioni delle autorità di controllo possono essere oggetto di ricorso per via giudiziaria.
10 Le autorità di controllo non sono competenti per quanto riguarda il trattamento effettuato da organismi quando agiscono nell'esercizio delle loro funzloni giurisdizionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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