Accordo
Art. 7
In vigore dal 3 nov 2020
Ciascuna delle due Parti contraenti favorirà sul proprio territorio, su base di reciprocità e di comune accordo, la creazione di istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte, impegnandosi a garantire le migliori facilitazioni possibili per il funzionamento e l'attività di tali istituzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2020-10-08;144#art-a-7