Accordo

Art. 4

In vigore dal 3 nov 2020
Le Parti contraenti favoriranno l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte contraente nelle proprie Università ed in altri istituti di istruzione superiori, nonché nelle istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di cattedre e lettorati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2020-10-08;144#art-a-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo