Accordo
Art. 4
In vigore dal 3 nov 2020
Le Parti contraenti favoriranno l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte contraente nelle proprie Università ed in altri istituti di istruzione superiori, nonché nelle istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di cattedre e lettorati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2020-10-08;144#art-a-4