Accordo
Art. 6
In vigore dal 3 nov 2020
Le Parti contraenti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.
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