Accordo
Art. 5
In vigore dal 3 nov 2020
Le Parti contraenti incoraggeranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le biblioteche e i musei dei due Paesi, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, banche dati e di esperti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2020-10-08;144#art-a-5