Accordo
Art. 23
In vigore dal 3 nov 2020
Le Parti contraenti convengono di risolvere qualsiasi controversia tra di esse nell'ambito di quest'Accordo. Ogni controversia relativa all'interpretazione e applicazione delle disposizioni del presente Accordo verranno risolte attraverso negoziati e canali diplomatici.
Storico versioni
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