Art. 3
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 3 nov 2020
1. Per l'Accordo di cui all', relativamente agli dell'Accordo medesimo, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019, di 193.040 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2019, a 193.040 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
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