Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 3 nov 2020
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all', ad esclusione degli dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri relativi all' dell'Accordo di cui all' si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
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urn:nir:stato:legge:2020-10-08;144#art-rd-4

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Clausola di invarianza finanziaria (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007.) — Testo vigente | Portale Normativo